INAIL – Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

In questi giorni l’INAIL stà inviando a mezzo PEC la seguente comunicazione:

“Gentile utente,

la informiamo che a partire dal 27 maggio 2019 i seguenti servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi devono essere richiesti esclusivamente online utilizzando l’applicativo CIVA :

– la denuncia di impianti di messa a terra;
– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
– le prime verifiche periodiche.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- dovranno essere richiesti utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).
CIVA consente lo scambio in tempo reale di informazioni tra l’utente richiedente il servizio e il personale dell’Unità operativa territoriale Inail di competenza attraverso lo strumento della Pec.
A tal fine si invita a verificare la correttezza e l’eventuale aggiornamento dell’indirizzo Pec dedicato indispensabile per le comunicazioni che l’applicativo invia e riceve.

Con l’avvio del servizio telematico CIVA, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste. Il sistema “PagoPa” mette infatti a disposizione diversi canali, come home banking e PayPal, e consente l’abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato. Grazie a un’apposita funzione presente sull’applicativo, sarà comunque possibile inserire un pagamento già effettuato attraverso i canali tradizionali durante il periodo di passaggio al nuovo sistema.

Per accedere al servizio on line è necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di “consulente per le attrezzature e impianti”.

In caso di assistenza e supporto per accedere e utilizzare i servizi online e per approfondimenti procedurali è disponibile nell’area “Supporto” del portale il servizio “Inail risponde”, il manuale e la consultazione delle faq.

È inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione Centrale Ricerca”

Clicca QUI per scaricare “l’allegato VII Dlgs 81-2008”
Clicca QUI per scaricare la circolare n° 12 – 2019

CARTESIO TEAM INFORMA CHE…

La comunicazione in oggetto riguarda le nuove procedure telematiche di INAIL per i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature pericolose citate in allegato VII del Dlgs 81-2008 e richiamate nell’Art 71 comma 11 che tratta la materia.

L’art. 71, al comma 11 prevede:
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore
di lavoro.

 

Le attività certificazione e verifica delle attrezzature pericolose citate in allegato VII del Dlgs 81-2008, sono di competenza dell’ente pubblico (INAIL per prima installazione – messa in esercizio) e ASL (per le verifiche periodiche); tali attività possono essere effettuate anche da Soggetti abilitati, sempre sotto l’ambito di competenza dell’ente pubblico.

Suggeriamo ai clienti che hanno ricevuto la comunicazione INAIL di registrarsi al link riportato nella comunicazione stessa.


CARTESIO TEAM INFORMA CHE…

Per le altre attrezzature di lavoro, non comprese in allegato VII, resta l’obbligo del controllo periodico e delle manutenzioni finalizzate a mantenere le condizioni di sicurezza per l’uso.

Articolo 71, obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI. 69

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1,
lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

……

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
– a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
– b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

— 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
— 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
– c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
Clicca QUI per scaricare il PDF con l’uso delle attrezzature di lavoro
Privacy Preferences
Quando si visita il nostro sito Web, è possibile che vengano archiviate informazioni attraverso il browser da servizi specifici, generalmente sotto forma di cookie. Qui puoi cambiare le tue preferenze sulla privacy. Si noti che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.