Autorizzazione dei centri di controllo alla revisione dei veicoli pesanti: Nuovo Decreto!

DECRETO 237 DEL 21 SETTEMBRE 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente pubblicato il Decreto 237 del 21 settembre 2023, che riprende e semplifica notevolmente le prescrizioni del DM 446/2021 per l‘autorizzazione dei centri di controllo alla revisione dei veicoli pesanti.

Il nuovo decreto 237 è impostato come una modifica del previgente DM 446/2021, e sono riportati solo i commi inseriti, modificati o soppressi.

IN SINTESI

Per semplicità riportiamo, grazie al supporto di Cartesio Team solo i passaggi di più stretto interesse:

Articolo 3-bis – (Requisiti per l’istanza di autorizzazione)


1. Può richiedere l’autorizzazione un’impresa iscritta nel registro o nell’albo di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 588 del 1999, che esercita tutte le attività previste dall’articolo 1 della legge n. 122 del 1992, in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 239, co. 4, lettere a), b) e c) del regolamento di esecuzione del codice della strada e co. 5, limitatamente al richiamo ivi previsto al comma 2 lettera b).

2.Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini della richiesta di autorizzazione i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti dei titolari delle imprese, conformemente all’articolo 240, co. 1, lettere da a) ad e), del regolamento di esecuzione del codice della stradaNel caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa; nel caso di società devono essere posseduti: da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

b) capacità finanziaria di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, comprovata nelle forme di cui all’articolo 239, co. 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada;

c) certificazione di cui alla normativa ISO 9001;

d) dotazione permanente delle attrezzature e strumentazioni di cui all’articolo 11 del D.M. 19 maggio 2017, e relativo allegato III;

e) dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell’intera gestione dell’attività di trasmissione di dati e documenti relativi all’ intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione da parte degli operatori autorizzati al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l’esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT;

f) locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:
I. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all’interno dello stesso comprensorio;

II. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore,
oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l’ingresso e l’uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;

III. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell’operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.

Articolo 19 bis  (Disciplina transitoria dei centri 870)

1. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 19. Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:

a) da ispettori autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10; si applica la
disciplina di cui agli articoli 17 e 18;
b) da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell’abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.

2. Il centro 870 che, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 4, è operatore autorizzato ai sensi e per gli effetti delpresente decreto.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1 decade ogni autorizzazione già concessa per l’espletamento dell’attività di revisione dei veicoli pesanti già concessa ad un centro 870 che non abbia provveduto ai sensi del comma 2. Il centro 870 potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonché dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).”.

Vi terremo informati in caso di successive note di chiarimento.

SCARICA IL DECRETO

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